Dirigenti penitenziari: chiarimenti trattamento giuridico economico
L’articolo 48, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo al riordino delle forze di Polizia, ha disposto che ai dirigenti penitenziari si applichino gli stessi trattamenti giuridici ed economici previsti per i dirigenti della Polizia di Stato.
Con la nota del 18 gennaio 2018, n. 354, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che “la norma impone, quindi, di delineare lo statuto del personale della dirigenza penitenziaria secondo quanto previsto dagli istituti giuridici ed economici applicabili, a legislazione vigente, al personale della Polizia di Stato, con conseguente applicazione anche di detto beneficio”.
Il messaggio 20 febbraio 2018, n. 761 chiarisce che per i dirigenti penitenziari continua pertanto a essere applicato il trattamento giuridico spettante ai dirigenti della Polizia di Stato, nonché il corrispondente trattamento economico.
Con il suddetto messaggio vengono dunque superate le indicazioni fornite dal messaggio 13 marzo 2017, n. 1134, in merito alla valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza nei confronti dei dirigenti civili dell’amministrazione penitenziaria.
Poligrafici dipendenti: domanda di prepensionamento
Il messaggio 16 febbraio 2018, n. 722 recepisce quanto disposto dall’articolo 1, comma 154, legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici e fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda.
La legge consente l’accesso al prepensionamento ai poligrafici dipendenti collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), e successivamente in mobilità, che abbiano cessato l’attività per accertata crisi aziendale, in base ad accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, con disciplina antecedente all'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157. Il beneficio non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
I lavoratori possono presentare la domanda di prepensionamento all’INPS tramite gli intermediari oppure personalmente attraverso il servizio online, entro il 2 marzo 2018.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la data in cui il lavoratore è stato posto in CIGS, il numero e la data di emissione del relativo decreto ministeriale e se l'interessato rientri tra le unità lavorative prepensionabili attribuite all’azienda.
Nel caso di aziende editrici e stampatrici di periodici che non producano esclusivamente periodici, dalla dichiarazione deve risultare anche che il dipendente, negli ultimi 12 mesi di lavoro antecedenti la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.
Per ulteriori informazioni sulle modalità e sulla documentazione da allegare alla domanda è possibile consultare il suddetto messaggio.
APE: adesione e recesso istituti finanziatori e imprese assicuratrici
Con la circolare INPS 13 febbraio 2018, n. 28 l’Istituto ha fornito le prime istruzioni applicative relative alla possibilità di presentare domanda per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE Volontario) all’istituto finanziatore.
La norma prevede che il soggetto interessato indichi nella domanda l’istituto finanziatore cui richiedere l'APE e l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Si precisa che finanziatori e imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative primarie.
Con il messaggio 16 febbraio 2018, n. 737 si forniscono le indicazioni relative alla comunicazione all’INPS della propria adesione o eventuale recesso dai rispettivi accordi quadro da parte degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici.
NASpI: contributi figurativi maternità obbligatoria e congedo parentale
Con il messaggio 15 febbraio 2018, n. 710 l’INPS fornisce chiarimenti sull’utilità dei contributi figurativi per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale, ai fini della ricerca delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione NASpI.
Si precisa che, ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, si considerano utili:
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione all’inizio dell’astensione. Tali contributi figurativi sono da considerarsi utili, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
Reddito di inclusione: guida alla misura di contrasto alla povertà
Sono 75.885 le domande di Reddito di Inclusione (REI) pervenute all’INPS nel periodo fra il 1° dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018. La misura è stata introdotta dal Governo per contrastare la povertà di nuclei familiari con almeno un figlio a carico e in condizioni economiche svantaggiate.
Il sussidio è regolato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
REI: lotta alla povertà e all’esclusione sociale
Il Reddito di Inclusione (REI) è composto da due parti: un assegno mensile, erogato attraverso una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA (denominata Carta REI) e un progetto di reinserimento sociale e lavorativo.
L’importo dell’assegno mensile dipende dalla dimensione del nucleo familiare e dallo scostamento del reddito da una determinata soglia di accesso. La sua erogazione è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione a un programma personalizzato di attivazione lavorativa.
Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mensilità, dalle quali saranno sottratte le eventuali erogazioni del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) precedentemente percepite. Una volta trascorsi i 18 mesi il REI potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi ma solo dopo che siano passati almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.
Reddito di Inclusione: requisiti familiari ed economici
Possono ricevere il Reddito di Inclusione sociale i cittadini italiani e comunitari. Anche i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno e gli aventi diritto ad una protezione internazionale possono accedere alla prestazione ma dovranno essere residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
Esistono, inoltre, dei requisiti familiari per ottenere il REI. Al momento della presentazione della domanda il nucleo familiare deve essere in una delle seguenti condizioni:
- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità, almeno un suo genitore o tutore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
- presenza di un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi e non riceva altro sussidio per la disoccupazione.
Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
- un valore ISRE ai fini REI (l'indicatore reddituale ISR dell' ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola).
Per accedere al REI è, inoltre, necessario che ciascun componente del nucleo:
- non percepisca prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego ( NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.
Si precisa che il REI è incompatibile con la fruizione di ammortizzatori sociali anche durante la percezione della prestazione.
Modalità di accesso al beneficio
Dal 1° dicembre 2017 si può richiedere il Reddito di Inclusione (REI) presso i comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi, utilizzando il modello di domanda (allegato n. 2, circolare INPS 22 novembre 2017, n. 172). Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.
È possibile consultare lo stato di avanzamento della domanda tramite il servizio dedicato.
Gestione Pubblica: aggiornamento visualizzazioni note di rettifica
Con il messaggio 17 ottobre 2017, n. 4025 l’INPS ha comunicato l’attivazione della procedura per l’invio delle note di rettifica per la comunicazione delle somme dovute all’Istituto a seguito dell’elaborazione degli elementi E0 del flusso UNIEMENS-ListaPosPA, relative alla differenza tra l’importo dei contributi dichiarati e quelli calcolati sulla base delle aliquote contributive vigenti per la Gestione Pubblica.
Con il messaggio 13 febbraio 2018, n. 669 l’Istituto comunica che è ora possibile, per ciascuna nota di rettifica, consultare il dettaglio analitico dei contributi già dal momento in cui la nota risulta emessa, quindi prima che sia notificata.
Benefici per l’esposizione all’amianto: presentazione delle domande
Il messaggio 15 febbraio 2018, n. 696 fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 246, legge 27 dicembre 2017, n. 205 in favore dei lavoratori che hanno prestato attività nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione alle polveri di amianto, nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.
La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, entro il 2 marzo 2018, completa della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del richiedente nel sito produttivo durante il periodo di effettuazione dei lavori
L’erogazione della prestazione è condizionata da limiti annuali di spesa ed è subordinata al monitoraggio effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Premio alla nascita – 800 euro: estensione del beneficio
Il messaggio 13 febbraio 2018, n. 661 dà seguito all’ordinanza del Tribunale di Milano 12 dicembre 2017 per l’estensione del beneficio “premio alla nascita – 800 euro” a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La procedura di presentazione online della domanda è stata, in tal senso, implementata.
Le domande presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza del Tribunale di Milano 12 dicembre 2017.
La richiesta di riesame della domanda deve essere effettuata dall’interessata presso la struttura INPS territorialmente competente.
Settimana dell’Amministrazione Aperta: nuova App INPS Ufficio Stampa
Giovedì 8 febbraio, durante la Settimana dell’Amministrazione Aperta 2018, l’INPS ha organizzato un incontro con i giornalisti per presentare l’aggiornamento della PDA Application INPS Ufficio Stampa, l’applicazione per smartphone che consente ai mass media di reperire contenuti di interesse prodotti dall’Istituto.
Inoltre, in linea con l’approccio user centred design, la Direzione centrale Relazioni esterne dell’Istituto ha scelto di orientare la progettazione del restyling e lo sviluppo delle funzionalità della App in base alla valutazione dei dati di un’indagine qualitativa e quantitativa sulle esigenze dell'utenza di riferimento e sul gradimento della versione rilasciata a dicembre 2017.
Nella Sala Montecitorio di Palazzo Wedekind un ristretto numero di rappresentanti della stampa, alla presenza del Direttore centrale delle Relazioni esterne Giuseppe Conte, ha partecipato a un focus group per approfondire la conoscenza delle esigenze dei giornalisti che collaborano con l’Istituto da anni alla diffusione dell’informazione di servizio all’utenza.
App Ufficio Stampa: presentate le novità
In un’ottica di servizio di comunicazione istituzionale aggiornata e puntuale, l’Istituto ha aggiornato la App INPS Ufficio Stampa (pdf 968Kb), sviluppata e pubblicata per la prima volta nel 2011 per assicurare ai professionisti e agli addetti del settore un accesso più facile e veloce alle informazioni pubblicate nel nuovo portale.
Ad aprire il focus group, moderato da Raffaella Biferale (Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi - Rilevazioni e analisi customer satisfaction) e Alessandra Fornaci (Direzione centrale Relazioni esterne - Progetti innovativi di comunicazione e comunità di utenti), è stato il Direttore centrale delle Relazioni esterne Giuseppe Conte: “I mass media sono parte integrante del processo di trasparenza nella amministrazione del welfare intrapreso dalla gestione del Presidente Tito Boeri. Per questo motivo siamo qui riuniti, non solo per presentarvi le novità della App, ma anche per accogliere eventuali suggerimenti di modifica della stessa”.
Tra le novità presentate, un tutorial che guida l’utente nell’uso della nuova interfaccia grafica al primo accesso, la possibilità di visualizzare le news e i comunicati stampa e la possibilità di visualizzare i canali social dell’Istituto.
Test di usabilità e visita dello spazio espositivo di Palazzo Wedekind
A margine del focus group è stato inoltre proposto un test di usabilità per individuare gli aspetti migliorabili della versione attualmente disponibile negli store e a conclusione dell’incontro è stata offerta ai giornalisti l’opportunità di visitare lo spazio espositivo allestito per le celebrazioni dei 120 anni dalla fondazione dell’INPS con una selezione delle opere d'arte di proprietà dell’Istituto.
APE Volontario: online Simulatore, domanda certificazione e circolare
Per il riconoscimento dell’APE Volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, sono disponibili due nuovi servizi:
Il Simulatore è un servizio online aperto a tutti i cittadini che, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente di calcolare, in particolare, l’importo mensile, la durata dell’APE e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.
La domanda di certificazione del diritto all’APE dev’essere presentata all’INPS dall’interessato o dagli intermediari autorizzati attraverso l’uso dell’identità digitale SPID o il PIN dell’INPS. Pertanto, l’Istituto verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.
Cos’è l’APE Volontario
È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto.
Il prestito è erogato dalla banca in quote mensili nell’arco di un anno, per richiederlo non occorre cessare l’attività lavorativa, ma è necessario avere una età minima di 63 anni e aver maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.
Ulteriori informazioni e modalità operative sono descritte nella circolare 13 febbraio 2018, n. 28.
Gestione Artigiani e Commercianti: contributi 2018
La circolare INPS 12 febbraio 2018, n. 27 fornisce le indicazioni per il pagamento dei contributi per il 2018 per tutti gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti.
Le aliquote contributive sono del 24%. Per quanto riguarda gli artigiani e gli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, anche per il 2018 si continua ad applicare la riduzione del 50% dei contributi.
I soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali dovranno sommare l’aliquota aggiuntiva dello 0,09%, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.
Gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, inoltre, devono versare un contributo per le prestazioni di maternità di 0,62 euro mensili, secondo quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.
I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella circolare, mediante i modelli F24 disponibili nel servizio online.
Progetto Archimede: termini di presentazione della domanda per atenei
Per gli atenei interessati è ancora possibile presentare entro le 12 del 15 febbraio 2018, tramite PEC alla Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, all’indirizzo dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it, il modello di domanda “Allegato 1” (doc 47KB) per la partecipazione al bando Progetto Archimede per la ricerca e selezione di master in entrepreneurship finalizzati alla creazione di start up.
Gli atenei stranieri dovranno inviare il modello tramite raccomandata AR alla medesima Direzione centrale, viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma.
Congedo papà obbligatorio e facoltativo per il 2018
Dal 2018, il padre lavoratore dipendente ha diritto a quattro giorni di congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale). I giorni, come precisa l’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono essere goduti anche in via non continuativa.
Dal 2018 è prevista, inoltre, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.
Sono tenuti a presentare domanda per il congedo papà solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS (circolare INPS 14 marzo 2013, n. 40), mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In quest’ultimo caso spetterà ai datori di lavoro comunicare all'INPS attraverso il flusso UNIEMENS le giornate di congedo fruite, secondo le disposizioni del messaggio 18 aprile 2013, n. 6499.
Sede INPS Milano Nord: martedì 13 febbraio sciopero di quattro ore
Martedì 13 febbraio 2018 è stato indetto uno sciopero di quattro ore, dalle 7.30 alle 11.30, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di sede e dall’Organizzazione Sindacale Sindacato Intercategoriale Cobas (OS SI Cobas) presso la sede INPS di Milano Nord in via Guglielmo Silva 38.
Si informa, pertanto, che potrebbero verificarsi ritardi o disservizi per l’utenza.
Indennità antitubercolari: importi 2018
In relazione agli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, per la percentuale stabilita per il 2018, la misura fissa di tali importi è correlata per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
Nella circolare INPS 7 febbraio 2018, n. 26 sono indicate le variazioni degli importi per il 2018, secondo la percentuale prevista dagli articoli 1 e 2, decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 novembre 2017.
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni è stata adeguata con i nuovi importi.
Licenziamenti: aumento del contributo dovuto dai datori di lavoro
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, e ha disposto che a decorrere dal 1º gennaio 2018 per il datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale dovuta è innalzata all'82%.
La stessa legge dispone, inoltre, che i datori di lavoro interessati potranno, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continuare a versare il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sempre con l’aliquota percentuale del 41%, a condizione che le relative procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017.
Con il messaggio 8 febbraio 2018, n. 594 si definiscono l’ambito di applicazione, la decorrenza e la misura del contributo e si danno istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS.
Concorso per funzionari: pubblicato il diario delle prove
Pubblicato il diario della prima prova scritta per il concorso pubblico per titoli ed esami a 365 posti di analista di processo - consulente professionale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.
L’avviso relativo al diario della seconda prova scritta, con indicazione della sede di svolgimento, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale Concorsi ed esami del 2 marzo 2018 e su questo sito, nella sezione Avvisi, bandi e fatturazione, sotto la voce Concorsi.
L’avvio dello svolgimento delle prove di esame segue il riconoscimento da parte del TAR Lazio della legittimità del concorso INPS in merito alla certificazione della lingua inglese come requisito per l’ammissione al concorso.
Nella sezione Concorsi sono pubblicati tutti gli atti del concorso e i collegamenti alle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale.
Per richiedere informazioni e delucidazioni in merito al concorso, restano disponibili i seguenti indirizzi di posta elettronica:
Come richiedere l’APE Sociale e il beneficio lavoratori precoci
In alternativa è possibile rivolgersi a intermediari e patronati. Le domande di APE Sociale e beneficio precoci devono essere presentate accedendo con PIN dispositivo al servizio online “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”. Per richiedere l’APE Sociale è necessario presentare una nuova domanda, scegliere il riquadro “Certificazioni” e poi il prodotto “Verifica del diritto di accesso” e il tipo “APE Sociale”. Per richiedere il beneficio precoci è necessario presentare una nuova domanda, scegliere il riquadro “Certificazioni”, il prodotto “Diritto a pensione” e il tipo “Lavoratori precoci”.
Modifica del saggio di interesse legale a partire dal 1° gennaio 2018
A decorrere dal 1° gennaio 2018 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del codice civile) è stata fissata allo 0,3% in ragione d’anno, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2017.
La circolare INPS 2 febbraio 2018, n. 23 illustra gli effetti sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sugli interessi legali relativi alle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
La misura dello 0,3% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018 e anche alle somme poste in pagamento dall’Istituto dalla stessa data per prestazioni pensionistiche, di fine servizio e di fine rapporto. Per le esposizioni debitorie pendenti prima del 1° gennaio 2018, il calcolo degli interessi dovuti sarà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Contributi lavoratori dipendenti gennaio 2018: regolarizzazione
Nell’ambito del calcolo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute per i lavoratori dipendenti, a integrazione della circolare INPS 26 gennaio 2018, n. 13, il messaggio 5 febbraio 2018, n. 536 precisa che per il versamento dei contributi relativi a gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo.
Tale regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2018.